Agenti di commercio - Cambio della Ragione sociale della Mandante

Aggiornamento 20/05/2022

Se la mandante cambia denominazione, è necessario firmare un nuovo mandato?

Domanda:

Nel settembre del 2016 ho sottoscritto un contratto di agenzia a tempo determinato che è tuttora in corso. In questi anni non ne ho firmati altri. A fine novembre del 2021 ho ricevuto dalla mandante una comunicazione con cui mi si preannunciava che la società avrebbe cambiato ragione sociale assumendo una nuova denominazione. Per me cambierebbe qualcosa? Visto il tempo trascorso il rapporto con la mandante può considerare a tempo indeterminato?

Risposta:

Per una risposta esaustiva dovremmo esaminare sia la comunicazione relativa al cambio di denominazione sociale, sia il contratto per verificare il tenore testuale della clausola relativa alla durata ed alle eventuali modalità di rinnovo dello stesso. In linea di massima possiamo dirle che se siamo davanti ad un semplice cambiamento di denominazione sociale agli effetti del contratto, non cambia nulla.

Se il cambio di denominazione sociale è il risultato di un mutamento della compagine sociale (subentro di nuovi soci o fuoriuscita di alcuni dei vecchi soci) o della forma societaria (per esempio da Spa a srl) ciò potrebbe tradursi in un cambiamento tale da far venir meno il vincolo fiduciario fra le parti e giustificare un suo eventuale recesso dal contratto. Ovviamente in questo caso le consigliamo di contattare subito la nostra sede più vicina e valutare la situazione con un nostro consulente.

Quanto al secondo quesito se il contratto prevedeva un termine di cessazione degli effetti, ma le parti hanno continuato ad eseguirlo successivamente a tale data è evidente che la prosecuzione lo ha trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Se invece il contratto prevede la possibilità di rinnovazione tacita, il rapporto deve ancora considerarsi a tempo determinato. Ciò in base al consolidato e pacifico principio per cui la normativa speciale che limita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non trova applicazione in materia di agenzia.

Le principali ripercussioni possono aversi ovviamente in tema di preavviso (il cui istituto non è applicabile ai contratti a tempo determinato), e di indennità di fine rapporto (per le quali il diritto al pagamento è strettamente connesso alle modalità di scioglimento del rapporto). Proprio per tale motivo gli AEC intervengono su questi aspetti prevedendo la parificazione del contratto rinnovato con quello a tempo indeterminato ai fini dell’indennità di fine rapporto ed un termine minimo di preavviso di 60 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi.


Fonte: federagenti.org

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