Agenti di commercio: Elencazione tassativa per la ritenuta d’acconto sulle provvigioni
Aggiornamento 20/07/2022
Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni, l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa
Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni, l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa: restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 346 del 27 giugno 2022. Laddove dallo schema convenzionale non emergano gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 sui compensi che saranno erogati non si applica la ritenuta d'acconto.
Con la risposta a interpello n. 346 del 27 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sulla ritenuta d’acconto.
L'art. 25-bis, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 prevede che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere.
Laddove dallo schema convenzionale non emergano gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e sui compensi che saranno erogati dalla società non si applica la ritenuta d'acconto.
Fonte: IPSOA.it
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