Finanziaria 2023: novità per i forfettari e annullati i debiti entro 1.000 euro
Aggiornamento 24/11/2022
La manovra da 35 miliardi approvata dal Consiglio dei Ministri: alcune anticipazioni dalla bozza del DDL
In data 23 novembre viene resa disponibile la prima bozza del DDL di Bilancio 2023 con tutte le misure proposte dal Governo.
Ricordiamo che il DDL è stato approvato lo scorso 21 novembre dal Consiglio dei Ministri insieme con il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).
Il valore della misura è di 35 miliardi di euro e dovrebbe arrivare alla Camera entro il giorno 28 novembre.
Come specificato dal comunicato stampa diffuso dopo l'approvazione, la manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.
Vediamo ora alcune anticipazioni in materia fiscale come evidenziate nella bozza del DDL
Modifiche al regime forfettario
Il tetto di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario al 15% per le partite Iva passa da 65.000 euro a 85.000 euro. Inoltre si prevede che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Annullati automaticamente i debiti entro i 1.000 euro
Secondo la bozza dell'art 45 del DDL sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Flat tax incrementale
Secondo l'art. 2 della bozza del DDL di Bilancio 2023 si prevede:
Con il comma 1 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla
- differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023
- e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
Con il comma 2 che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 1.
Con il comma tre si specifica che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 su indicati
Fonte: FISCOETASSE.COM
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