Compenso agente e riqualificazione del rapporto: sul Fisco l'onere della prova

Aggiornamento 14/12/2022

Accertamento sui compensi di un procacciatore d'affari e riqualificazione della natura del rapporto di lavoro Sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Ravenna

La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Ravenna ha stabilito che è onere dell'Agenzia provare la natura subordinata del rapporto di lavoro in caso di accertamento sui redditi di un contribuente dichiarati invece come derivanti da un rapporto di agenzia.

Il caso riguardava un agente di commercio che ricorreva contro l'accertamento dell'Agenzia che, a seguito di una verifica su una azienda terza, aveva riqualificato i redditi derivanti dal rapporto di agenzia come invece legati a un rapporto di lavoro dipendente, con maggiore imposizione Irpef e relative addizionali.

Nel ricorso il contribuente lamentava che l'atto non chiariva su quali elementi l'Agenzia avesse basato tale riqualificazione del rapporto di lavoro e quindi delle somme, e lamentava inoltre la mancanza del verbale di accertamento emesso a carico dell'azienda, necessario per la sua difesa.

La Corte ricorda che l'attività di procacciatore d'affari o venditore si può svolgere sotto diverse forme giuridiche, che si distinguono per la diverse modalità di svolgimento concreto Richiamando la Cassazione, ricorda che per definire il rapporto di lavoro e i compensi che ne derivano diversamente da quanto dichiarato dal contribuente è necessario stabilire l'esistenza di specifici elementi definiti in dettaglio dall'articolo 2094 del codice civile

Secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Questi aspetti, afferma la Corte non sono stati sufficientemente provati in quanto gli elementi addotti nell'accertamento erano contraddittori e il solo fatto che il ricorrente disponesse di una postazione di lavoro riservata dove svolgere la propria attività, all'interno dell'azienda non costituisce elemento esaustivo per trarre le conclusioni definitive sulla natura del rapporto .

Si ricorda che recentemente l’articolo 7 del Dlgs 546/92 è stato modificato rafforzando proprio l'obbligo cui è soggetta l'amministrazione finanziaria di provare in maniera esaustiva le proprie contestazioni nel corso del giudizio e obbligando di conseguenza il giudice ad annullare l’atto impositivo qualora la contestazione non venga adeguatamente motivata.


Fonte: fiscoetasse.com

Cerchi Agenti di Commercio? Trovali con TrovoAgente.it

Potrebbe interessarti anche: Crescita sostenuta nel 2022 e segno più anche l’anno prossimo

Annunci e offerte di lavoro per agenti e rappresentanti

Su TrovoAgente.it troverai tantissime offerte di lavoro in Italia o all'Estero per agenti di commercio e venditori. Puoi liberamente consultare migliaia di annunci di lavoro, inoltre con una semplice registrazione gratuita potrai ricevere sempre tutte le nuove offerte di lavoro direttamente nella tua casella di posta elettronica.

oppure consulta direttamente gli ultimi annunci

Area Azienda

Inserisci Annuncio

Come funziona

Quanto Costa

Chiedi Preventivo


Pagamento

Pagamento (Ris.)

Pannello Azienda

Contattaci

Valuta il servizio

Partner
Jobsora Trova un lavoro oggi! Jooble Lavoro in Italia Agenti di Commercio Agenti di Commercio Agenti di Commercio Formazione Agenti di Commercio Agenti di Commercio