Agenti di Commercio: Contribuzione

Aggiornamento 19/01/2023

Che cos’è il contributo assistenziale?

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali, i preponenti versano un contributo assistenziale, destinato alle prestazioni integrative ed assistenziali in favore degli agenti.

Come posso modificare la tipologia di un mandato?

La modifica della tipologia del rapporto di agenzia può essere effettuata direttamente dal preponente, accedendo alla propria area riservata, nella funzione “Gestione Mandati”, selezionando la tipologia (P/M) che si intende modificare, utilizzando le funzionalità a disposizione. Se il rapporto di agenzia viene trasformato in monomandatario ed il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l’integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari. Se, invece, il rapporto di agenzia viene trasformato in plurimandatario e il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori.

Quando è dovuto il versamento del contributo previdenziale?

Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà pagata all’agente e/o fatturata dall’agente. Il preponente e l’agente possono di comune accordo individuare un diverso tempo di maturazione delle provvigioni che non può andare in nessun caso oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene.

Quando è dovuto il versamento del contributo assistenziale?

Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà pagata all’agente e/o fatturata dall’agente. Il preponente e l’agente possono di comune accordo individuare un diverso tempo di maturazione delle provvigioni che non può andare in nessun caso oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene.

Come si determina l’ammontare del contributo volontario?

L’ammontare del contributo volontario si determina sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. Il contributo volontario non può comunque essere inferiore all’ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento.

Quando devo inviare la domanda dei versamenti volontari?

La domanda di prosecuzione volontaria deve essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività. Trascorso questo termine di decadenza il diritto alla contribuzione volontaria non potrà essere più esercitato.

Quali sono le scadenze per pagare i contributi previdenziali e assistenziali?

Nell’area riservata della preponente, è disponibile la distinta online per il pagamento dei contributi. Le scadenze sono le seguenti:
  1. 1° trimestre – scadenza 20 maggio
  2. 2° trimestre – scadenza 20 agosto
  3. 3° trimestre – scadenza 20 novembre
  4. 4° trimestre – scadenza 20 febbraio dell’anno successivo.

Che cos’è il minimale?

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Quando è dovuto il minimale?

Il minimale è dovuto se l’agente, nel corso dell’anno, ha maturato delle provvigioni. Se il rapporto di agenzia è del tutto improduttivo, nell’anno solare, il minimale non è dovuto.

Il minimale è annuo o trimestrale?

Il minimale è annuo, ma è frazionabile per trimestrali in ragione della effettiva durata del rapporto. La mandante deve versare tante quote trimestrali quanti sono i trimestri di effettiva attività dell’agente, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico di agenzia e fino alla data di cessazione.

Perché la distinta mi fa pagare il minimale anziché la sola aliquota?

Se alla provvigione maturata dall’agente corrisponde un importo contributivo inferiore al minimale trimestrale, il preponente dovrà comunque versare, a proprio esclusivo carico, la differenza di contribuzione mancante alla concorrenza del minimale. La distinta online contiene meccanismi di compensazione che consentono all’azienda di recuperare le somme anticipate a titolo di integrazione.

Come funziona il minimale per gli agenti che operano in società di persone?

Per gli agenti operanti in forma di società di persone (Sas o Snc) il minimale annuale dovrà essere garantito per la società di agenzia nel suo insieme. Tale minimale, che sarà considerato utile ai fini pensionistici, andrà ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alla quota di partecipazione societaria di ciascuno.

Il minimale è dovuto per il fondo assistenza?

No, il minimale è dovuto per il fondo previdenza e non per il fondo assistenza.

Il minimale è dovuto per gli agenti che operano in forma di società di capitale?

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali, i preponenti versano un contributo calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale.

Che cos’è il massimale?

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri; una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.

Il massimale è annuo o trimestrale?

Il massimale contributivo è annuo e non è frazionabile trimestralmente.

Come funziona il massimale per gli agenti che operano in società di persone?

Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone (Sas o Snc) il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci, pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Devo indicare le provvigioni per un agente che ha già raggiunto il massimale?

Le provvigioni maturate dall’agente devono essere indicate anche se quest’ultimo avesse già raggiunto il massimale contributivo annuo; ciò per fini statistici, senza che sia dovuta ulteriore contribuzione per l’agente.

Il massimale deve essere raggiunto obbligatoriamente?

No, il massimale provvigionale è la soglia massima annuale delle provvigioni oltre le quali non è possibile fare ulteriori versamenti previdenziali per un agente.

Sull’indennità di preavviso è dovuto il contributo Enasarco?

Sull’indennità di preavviso è dovuto il contributo previdenziale, assistenziale, ma non il Firr.

Sull’indennità di clientela è dovuto il contributo Enasarco?

Sull’indennità di clientela (prevista dai vigenti AEC) non è dovuto il contributo Enasarco.

Qual è il massimale se un mandato cambia da pluri a monomandatario?

Se il rapporto di agenzia si trasforma da PLURI a MONO, il preponente deve versare fino alla concorrenza del massimale relativo alla nuova tipologia di rapporto.

Qual è il massimale se un mandato cambia da mono a plurimandatario?

Se il rapporto si trasforma da MONO a PLURI, il preponente deve versare fino alla concorrenza del massimale pluri o sospendere i versamenti nel caso tale massimale sia stato già raggiunto.

Ho versato in più del dovuto posso chiedere un rimborso?

In caso di contributi erroneamente versati il preponente può inoltrare una richiesta di rimborso tramite l’area riservata inEnasarco alla voce: distinte – domande di rimborso. Tale procedura può essere utilizzata nel caso di un errato versamento rispetto al dovuto (ad esempio se all’interno di una distinta si è per errore dichiarato una provvigione superiore a quella corretta).

Come si versano i contributi maturati dopo la cessazione?

Quando cessa un mandato, l’agente è presente nella distinta del Fondo Previdenza/Assistenza per l’intero anno solare relativo alla cessazione. In tal modo i contributi scaturiti da affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto (cd. residui) possono essere versati, fino alla concorrenza del massimale contributivo per l’anno della cessazione del mandato. Aliquota contributiva, minimale e massimale di riferimento sono quelli dell’anno in cui è cessato il rapporto.

Se invece le provvigioni residue maturassero in un anno successivo rispetto alla data di cessazione del mandato, per regolarizzare la posizione di un agente (che NON avesse già raggiunto il massimale per l’anno di riferimento) si può effettuare un versamento con la distinta G-14 ONLINE.

Come si pagano i contributi residui di anni precedenti?

Se le provvigioni residue maturassero in un annuo successivo rispetto alla data di cessazione del rapporto, per regolarizzare la posizione di un agente (che NON avesse già raggiunto il massimale per l’anno di riferimento) si può effettuare un versamento integrativo utilizzando la distinta G-14 ONLINE. Per evitare le sanzioni (non dovute se il pagamento avviene contestualmente alla scadenza dello stesso trimestre di maturazione), è necessario indicare come periodo di riferimento sulla distinta G.14 ON-LINE l’effettivo trimestre in cui è andato a buon fine l’affare e deve essere indicata la corretta data di cessazione (che è precedente). La misura del contributo residuo deve tener conto di quanto già versato nell’anno di cessazione.



Fonte: Enasarco

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