Scadenze fiscali febbraio 2023
Aggiornamento 28/01/2023
Quali sono le scadenze fiscali del mese di febbraio 2023?
Nel mese di febbraio 2023 dovrai prestare attenzione alle seguenti date:
16 febbraio 2023:
– rata fissa Inps
– Inail
28 febbraio 2023:
– scadenza richiesta riduzione 35% dei contributi
– scadenza bolli del 4° trimestre (ottobre2022 /novembre 2022/dicembre 2022).
Ma vediamo ora le varie scadenze più nel dettaglio.
16 febbraio 2023: rata fissa Inps Artigiani e Commercianti
Indipendentemente dal regime fiscale che adotti, sia esso forfettario o semplificato, se l’attività che svolgi in Partita Iva prevede l’iscrizione in Camera di Commercio, dovrai versare i contributi alla Gestione artigiani e commercianti Inps.
La Gestione artigiani e commercianti Inps prevede il versamento di contributi fissi pari a 4.000€ circa, suddivisi in 4 rate: 3 rate nell’anno d’imposta a cui si riferiscono e una l’anno successivo.
Per il 2022 le scadenze sono state le seguenti:
- 1° rata fissi Inps 2022: 16 maggio 2022
- 2° rata fissi Inps 2022: 20 agosto 2022
- 3° rata fissi Inps 2022: 16 novembre 2022
-
4° rata fissi Inps 2022: 16 febbraio 2023.
Attenzione: se hai aperto Partita Iva nel 2023 a febbraio non dovrai versare alcuna rata fissa, dovrai infatti effettuare il primo versamento a maggio del 2023.
16 febbraio 2023: Inail
Riportando le parole dell’INAIL, “il premio Inail è la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione”.
L’importo del premio INAIL varia a seconda dell’attività svolta e andrà versato in un’unica soluzione oppure in 4 rate se il caso specifico lo permette: il
16 febbraio 2023 corrisponde alla rata unica o prima rata.
Anche in questo caso, come per i contributi fissi da versare alla Gestione artigiani e commercianti Inps, non influisce il regime fiscale adottato: se la tua attività lo prevede, dovrai versare il premio INAIL indipendentemente che tu sia contribuente forfettario o contribuente in semplificato.
Se hai aperto Partita Iva nel 2023 avrai tempo per pagare l’INAIL relativa al 2023 entro 30 giorni dal ricevimento della PEC di avviso.
28 febbraio 2023: bollo elettronico
Se emetti
fatture elettroniche, indipendentemente dal regime fiscale da te adottato (sia esso forfettario o semplificato), questa potrebbe essere una scadenza di tuo interesse.
Il
Regime forfettario infatti prevede che su tutte le fatture di importo superiore a 77,47€, sia necessario l’inserimento del bollo da 2€; il Regime semplificato invece prevede l’inserimento del bollo da 2€ su fatture superiori a 77,47€ sulle quali non è stata inserita l’Iva in quanto emesse verso un cliente estero.
Il bollo elettronico si versa trimestralmente, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alle seguenti scadenze:
- Bolli del 1° trimestre – da versare entro il 31 maggio 2022
- Bolli del 2° trimestre – da versare entro il 30 settembre 2022
- Bolli del 3° trimestre – da versare entro il 30 novembre 2022
-
Bolli del 4° trimestre – da versare entro il 28 febbraio 2023
Rientrano nel quarto trimestre le fatture emesse nei mesi di ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022: se nei mesi indicati hai emesso fatture elettroniche di importo superiore a 77,47€, allora entro il 28 febbraio 2023 dovrai versare il totale dei bolli apposti in fattura.
Scadenza fiscale 28 febbraio 2023: richiesta riduzione del 35% dei contributi
Questa scadenza riguarda esclusivamente i contribuenti forfettari.
Se, infatti, adotti il Regime forfettario e svolgi un attività che prevede il versamento dei contributi alla Gestione artigiani e commercianti Inps, potrai richiedere la riduzione del 35% dei contributi: per poter richiedere la riduzione non è necessario che sia il tuo primo anno di Partita Iva, sarà sufficiente non averla mai richiesta prima e rispettare i requisiti di regime fiscale e cassa previdenziale.
La domanda dovrà necessariamente essere presentata
entro il 28 febbraio 2023, in via telematica: una volta accolta la domanda, si rinnoverà in automatico per tutti gli anni in cui adotterai il forfettario e verserai i contributi alla Gestione artigiani e commercianti Inps.
Fonte: Flextax.it
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