Contratto di agenzia: obblighi, compensi e provvigioni

Aggiornamento 13/09/2023

Contratto di agenzia: obblighi per preponenti e agenti in esclusiva o monomandatari: presupposti, caratteristiche, autonomia, rimborsi spese, provvigioni, recesso.

Il contratto di agenzia è un contratto tipico, disciplinato dalla contrattazione collettiva (oggi attraverso gli Accordi economici collettivi, cd. a.e.c. di diritto comune) e dal codice civile. Si instaura quando “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” (art. 1742 c.c.).

Il contratto di agente: cosa prevede

Il contratto di agenzia – disciplinato dalla direttiva CE n. 86/653 – deve essere provato per iscritto ma, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 30.04.1998, non costituisce più requisito per la validità del contratto, l’iscrizione all’apposito ruolo presso ogni Camera di Commercio.

L’agente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente svolgendo attività di ricerca della potenziale clientela, di descrizione e di pubblicizzazione dei prodotti per portare il cliente a poter formulare una determinata proposta, conforme alle aspettative del preponente. Se munito del potere di rappresentanza, l’agente conclude i contratti per conto del preponente.

Tutti i tipi di contratto possono essere promossi da un agente (contratto di compravendita, contratto di locazione, contratto di appalto etc.) fermi restando alcuni elementi essenziali: promozione di contratti, zona, stabilità e continuità dell’attività dell’agente, onerosità. Il requisito della stabilità obbliga l’agente ad attivarsi in modo continuativo per eseguire il contratto.

Ambiti di attività per agenti sotto contratto

L’ambito di attività dell’agente è delimitato in senso geografico e in relazione ai soggetti da contattare, individuati nominativamente o per categorie (ad esempio: grande distribuzione). Elementi naturali del contratto, anche in mancanza di espressa previsione: sopportazione delle spese per l’esecuzione del contratto da parte dell’agente, divieto di riscossione, esclusiva.

Riscossione crediti: limiti dell’agente

In via di principio, l’agente non può riscuotere i crediti del preponente direttamente; tuttavia, le parti possono contrattualmente pattuire che l’agente svolga anche tale mansione, per la quale deve essere specificatamente e separatamente remunerato.

Compenso e rimborsi spese nel contratto di agenzia

Il compenso dell’agente è costituito normalmente dalla provvigione che consiste in una percentuale da calcolare sul valore del contratto concluso grazie all’apporto dell’agente; la determinazione della provvigione e della relativa modulabilità è rimessa alla volontà delle parti. Anche se l’agente sopporta solitamente le spese sostenute per l’esecuzione del contratto, può essere concordato tra le parti il diritto ad un rimborso spese, totalmente, parzialmente o forfettariamente.

Esclusiva dell’agente: cosa si indica nel contratto

L’esclusiva è prevista sia nell’interesse dell’agente sia nell’interesse del preponente e comporta il divieto del preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti della stessa zona per lo stesso ramo di attività e, per l’agente, di gestire nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

In proposito, bisogna distinguere la fattispecie dell’agente in esclusiva rispetto all’agente monomandatario; il primo potrà assumere altri incarichi purché non in concorrenza con quelli oggetti del contratto in esclusiva, mentre al secondo sarà totalmente preclusa la possibilità di accettare altri incarichi, anche per conto di preponenti non in concorrenza tra loro.

La violazione dell’esclusiva da parte del preponente comporta il diritto in capo all’agente di ottenere comunque la provvigione per i contratti conclusi senza il suo intervento, fermo restando che le reiterate violazioni del preponente giustificherebbero la decisione dell’agente di recedere dal contratto per giusta causa. La violazione dell’esclusiva da parte dell’agente configura, d’altro canto, una delle ipotesi tipiche di recesso per giusta causa da parte del preponente. Ricordiamo che la Corte di giustizia europea (sentenza 23 marzo 2006) si è pronunciata in materia di indennità di cessazione del rapporto.

Nell’ambito della loro autonomia contrattuale, le parti possono arricchire il contratto di numerose clausole accessorie, quali ad esempio: previsione di target minimi di fatturato, pena la risoluzione del contratto; incarichi di coordinamento di altri agenti, custodia delle merci; specifici inadempimenti cui ricollegare la risoluzione espressa del contratto; introduzione di un patto di non concorrenza alla cessazione del contratto.

Provvigioni per agenti a contratto

Il diritto dell’agente alla provvigione sorge con la conclusione del contratto e matura con l’esecuzione da parte del solo preponente o, nel caso di mancata esecuzione da parte di quest’ultimo, con lo spirare del termine entro cui lo stesso avrebbe dovuto eseguire il contratto con il terzo. Sul punto, si osserva che il Legislatore contempla la possibilità delle parti di pattuire che il diritto alla provvigione maturi con la regolare esecuzione da parte di ambo i contraenti (cd. buon fine), non più tardi comunque del momento in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione.

In un’ottica di lealtà e buona fede, il preponente deve informare l’agente entro un termine ragionevole dell’accettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli; secondo gli a.e.c., la mancata comunicazione del rifiuto del preponente decorsi 60 giorni dal ricevimento della proposta, equivale ad accettazione. Inoltre, il preponente deve fornire all’agente l’estratto conto delle provvigioni dovute.

Fonte: PMI.it

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