Agenti di Commercio: non si paga l'IRAP?
Aggiornamento 26/10/2023

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La presenza di un unico collaboratore e l’elevato ammontare dei costi annuali e del valore dei beni strumentali non sono rilevanti ai fini della verifica dell’effettiva sussistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione - sentenza 19 luglio 2023 n. 21264)
In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, co. 1, e 3, co. 1, lett. c), DLgs. n. 446/1997, l'esercizio dell'attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
A tal proposito, il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Con riferimento alla valenza dei beni strumentali e delle spese sostenute, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione non può essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.
Tali considerazioni sono pienamente applicabili anche all’agente di commercio; il valore aggiunto suscettibile di imposizione deve, cioè, essere oggettivo e non derivare dal capitale investito.
Nel caso di specie, la presenza di un unico collaboratore e l’elevato ammontare dei costi annuali e del valore dei beni strumentali non sono rilevanti ai fini della verifica dell’effettiva sussistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione.
Fonte: IQNotizie.it
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