Agenti di Commercio: Le indennità di fine rapporto non sono più scontate
Aggiornamento 27/10/2023
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17235 del 15/06/2023, ha riconosciuto il diritto degli agenti di commercio a percepire le indennità di fine rapporto in caso di pensionamento senza alcuna scontistica basata sul coefficiente di rivalutazione ISTAT.
indennità di fine rapporto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17235 del 15/06/2023, ha riconosciuto il diritto degli agenti di commercio a percepire le indennità di fine rapporto in caso di pensionamento senza alcuna scontistica basata sul coefficiente di rivalutazione ISTAT.
Si tratta di una decisione importante, che modifica i criteri di calcolo delle indennità previste dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale, e che riconosce agli agenti di commercio il diritto a ricevere l'intero importo delle indennità, senza subire alcuna riduzione.
Cosa sono le indennità di fine rapporto
Le indennità di fine rapporto sono delle somme che spettano agli agenti di commercio al termine del rapporto con l'azienda mandante, in caso di recesso, risoluzione o pensionamento. Si tratta di una forma di tutela per gli agenti di commercio, che compensa la perdita del mandato e la diminuzione del reddito.
Quali erano i problemi nel calcolo delle indennità
Il problema è che il calcolo delle indennità è stato oggetto di diverse interpretazioni e controversie, sia da parte delle aziende mandanti che da parte degli agenti di commercio.
Infatti, il codice civile (art. 1751) stabilisce che le indennità devono essere calcolate in base al valore medio annuo delle provvigioni percepite negli ultimi cinque anni, rivalutate secondo l'indice ISTAT. Tuttavia, questo criterio non è applicabile agli agenti di commercio in regime forfettario, in quanto essi non sono tenuti a dichiarare i loro ricavi e quindi non possono dimostrare il valore medio annuo delle provvigioni.
Inoltre, il contratto collettivo nazionale (art. 10) stabilisce che le indennità devono essere calcolate in base al valore medio annuo delle provvigioni percepite negli ultimi tre anni, rivalutate secondo l'indice ISTAT e ridotte del 20%. Questa scontistica è stata introdotta nel 1997 con una clausola di salvaguardia per le aziende mandanti, ma ora risulta superata dal mutato contesto economico e normativo.
Qual è stata la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso di un agente di commercio che aveva chiesto il pagamento delle indennità previste dal contratto collettivo nazionale, senza la riduzione del 20% applicata dall'azienda mandante.
La Corte ha motivato la sua decisione affermando che:
- La scontistica prevista dal codice civile non è applicabile agli agenti di commercio in regime forfettario, in quanto essi non possono dimostrare il valore medio annuo delle provvigioni
- La scontistica prevista dal contratto collettivo nazionale non è più valida, in quanto è stata introdotta con una clausola di salvaguardia per le aziende mandanti, ma ora risulta superata dal mutato contesto economico e normativo
- Le indennità di fine rapporto spettanti agli agenti di commercio in caso di pensionamento devono essere calcolate in base al valore medio annuo delle provvigioni percepite negli ultimi tre annisenza alcuna rivalutazione secondo l'indice ISTAT e senza alcuna riduzione del 20%.
La Corte ha anche precisato che
la prescrizione per il pagamento delle indennità decorre dal momento in cui l'agente comunica all'azienda la propria volontà di andare in pensione e non da quello in cui l'agente effettivamente va in pensione.
Quali sono le conseguenze della sentenza
La sentenza rappresenta una novità importante per gli agenti di commercio e per le aziende mandanti, in quanto modifica i criteri di calcolo delle indennità di fine rapporto e riconosce agli agenti il diritto a ricevere l'intero importo delle indennità, senza subire alcuna riduzione.
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