Enasarco obbligatoria per tutti gli agenti

Aggiornamento 28/10/2023

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Pensione integrativa obbligatoria per agenti assicurativi, agenti pubblicitari, venditori porta a porta e procacciatori d’affari: finiranno ad ingrossare le fila dell'Enasarco. Dall’anno prossimo scatterà l’obbligo d’iscrizione e contribuzione alla forma di previdenza integrativa

Pensione integrativa obbligatoria per agenti assicurativi, agenti pubblicitari, venditori porta a porta e procacciatori d'affari: finiranno a ingrossare le fila dell'Enasarco. Dall'anno prossimo, infatti, per chiunque eserciti l'attività di promozione o propaganda o procacciamento d'affari, nonché per i venditori porta a porta, scatterà l'obbligo d'iscrizione e contribuzione alla forma di previdenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio, gestita da Enasarco. Lo stabilisce la bozza di Manovra 2024 che, inoltre, a carico degli stessi soggetti, estende l'obbligo d'iscrizione alla camera di commercio, registro Rea, e, quindi, al pagamento del relativo diritto annuale.

Solo previdenza integrativa. La Manovra estende obbligatoriamente la tutela della previdenza integrativa a diverse attività, equiparandole a quella d'intermediazione nel commercio svolta da agenti e rappresentanti di commercio. Il nuovo obbligo riguarda espressamente solo la previdenza integrativa, gestita da Enasarco. Non riguarda, invece, la previdenza obbligatoria per la quale agenti e rappresentanti sono tenuti a iscriversi alla gestione commercianti dell'Inps e i venditori porta a porta alla gestione separata.

Le attività interessate. Due i gruppi di destinatari del nuovo obbligo: a) «chiunque eserciti, in qualsiasi forma, attività di promozione o di propaganda o procacciamento d'affari, finalizzata, anche indirettamente, alla conclusione di contratti»; b) «lavoratori autonomi che svolgono attività abituale di vendita diretta a domicilio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 173/2005».

Gli agenti. Nel primo gruppo vi rientrano diverse attività: da quella delle agenzie pubblicitarie a quelle di agenti di assicurazione. Per questi ultimi, inoltre, la bozza di Manovra si preoccupa di abrogare il comma 6 dell'art. 343 del dlgs n. 209/2005, che stabilisce, invece, l'esonero dall'iscrizione ad Enasarco per «persone fisiche e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione».

I venditori porta a porta. Al secondo gruppo appartengono i venditori porta a porta, ossia gli incaricati alla vendita diretta a domicilio esercitata tramite contratto di agenzia o per incarico da parte di una o più imprese.

Le nuove tutele. I nuovi obbligati avranno diritto a tutte le prestazioni erogate da Enasarco, che possono essere di natura previdenziale o assistenziale. Primo tipo: pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità permanente, invalidità parziale e ai superstiti, a integrazione degli stessi trattamenti erogati dal regime pubblico (cioè dell'Inps). Le prestazioni assistenziali sono fissate dall'Enasarco con apposito “programma”; si tratta, in genere, di contributi per varie evenienze: nascite, malattie, infortuni, scuola, etc..

Aumentano i contributi. A fronte delle nuove prestazioni, i nuovi tutelati saranno obbligati al versamento dei relativi contributi all'Enasarco. L'aliquota è del 17% nel rispetto di minimali e di massimali annui. Dovrebbero restare esclusi coloro che esercitano occasionalmente le attività, ossia per un massimo di 60 giorni in un anno, anche non consecutivi. Nel caso dei venditori porta a porta, l'occasionalità è provata fino a un reddito annuo di 5.000 euro.

Fonte: ItaliaOggi.it


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