Agenti di commercio, dal 1° gennaio cambia il modo di richiedere la liquidazione
Aggiornamento 11/01/2024
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Cambiano le modalità di liquidazione del FIRR agli agenti di commercio. A partire dal 1 gennaio 2024 va richiesta la liquidazione attraverso l’area riservata sul sito Enasarco
Dal 1° gennaio 2024 cambia il modo di richiedere la liquidazione del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR). Questo è il fondo che ti spetta in caso di cessazione del rapporto di agenzia con la tua mandante, e che ti garantisce una somma proporzionale agli anni di attività e al fatturato medio.
I requisiti per ottenere la liquidazione
La novità, introdotta dal decreto legislativo 147/2023, è che non basterà più presentare la domanda di liquidazione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto, ma bisognerà anche dimostrare di aver rispettato i seguenti requisiti:
- Aver versato i contributi al FIRR per almeno 5 anni
- Aver cessato definitivamente l'attività di agente di commercio
- Aver comunicato la cessazione dell'attività all'Enasarco entro 30 giorni dalla data di cessazione
- Aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno di attività
Se non si rispettano questi requisiti, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non si provvederà a regolarizzare la propria posizione. Inoltre, se la domanda di liquidazione non viene presentata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto, si perderà il diritto alla liquidazione stessa.
Lo scopo della novità
Questa novità ha lo scopo di contrastare gli abusi e le frodi che si sono verificati in passato, quando alcuni agenti di commercio chiedevano la liquidazione pur continuando a svolgere l'attività in modo irregolare. In questo modo, si vuole garantire la correttezza e la trasparenza del sistema, e tutelare gli agenti di commercio onesti e in regola.
Come richiedere a liquidazione del FIRR
La chiusura del mandato da parte della ditta proponente non determina più la liquidazione automatica dell’indennità: spetta invece all’agente richiedere la liquidazione del FIRR utilizzando la propria area riservata inEnasarco.
In un primo periodo transitorio al momento della richiesta del FIRR bisognerà inviare tramite PEC anche il contratto di agenzia o una autodichiarazione
scaricabile qui; a regime, invece, contratto o autodichiarazione dovranno essere inoltrati utilizzando la propria area riservata.
In mancanza del contratto o dell’autodichiarazione, la liquidazione non sarà effettuata.
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