Agenti di Commercio: utilizzo e deducibilità fiscale dell’auto uso ufficio

Aggiornamento 09/03/2024

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La tematica dell’utilizzo e deducibilità fiscale dell’auto uso ufficio per professionisti ed imprenditori individuali è stata in voga fino agli inizi degli anni 2000


Agenti di commercio, auto uso ufficio
La tematica dell’utilizzo e deducibilità fiscale dell’auto uso ufficio per professionisti ed imprenditori individuali è stata in voga fino agli inizi degli anni 2000 fino a quando, sostanzialmente, con poche modifiche e con l’installazione di kit mobili era possibile ottenere l’immatricolazione di un’autovettura normale come uso ufficio.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 179/E/2001), la Direzione Generale dei Trasporti (Decreto Dirigenziale 10 dicembre 2002 Nota n. 2826 del 15.07.2002) ed infine la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 23362/2017) hanno chiarito che l’auto uso ufficio era immatricolabile come tale solo se la configurazione fosse stata permanente e fosse stata fatta secondo rigidi dettami tecnici.

Tali requisiti tecnici permangono tutt’oggi e possono essere così riepilogati:
- gli autoveicoli devono essere dotati di non più di due posti escluso il conducente, posizionati su un’unica fila di sedili, non essendo ammesso il trasporto di persone nell’ambiente destinato all’ufficio;
- i veicoli devono inoltre essere dotati:
- di almeno una porta posizionata sulla fiancata destra o nella parte posteriore (ad esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli), nonché di almeno una finestra apribile posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo Il vano porta deve avere una grandezza minima di 500 mm; il vano finestra deve avere una superficie non inferiore a 0.40 mq;
- di attrezzature e di arredi permanentemente installati nell’ambiente destinato ad ufficio, funzionali con la destinazione del veicolo;
- di un’altezza interna dell’ambiente destinato ad ufficio non inferiore a 1.800 mm.

Con riferimento alle parti accessorie:
- l’impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell’ambiente destinato ad uso ufficio, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall’allestitore ai sensi del D.Lgs. 626/1994;
- i materiali di rivestimento presenti nell’ambiente destinato ad ufficio devono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall’allestitore;
- i veicoli debbono essere muniti di estintore.

In considerazione delle caratteristiche sopra esaminate, appare evidente che allo stato dell’attuale normativa le “normali” autovetture difficilmente potranno essere omologate per “uso ufficio” e quindi, si pone fine, per il momento, ad ogni problematica di natura fiscale. Con le caratteristiche sopra evidenziate, infatti l’autovettura ad uso ufficio non può essere una semplice auto adattata con qualche accorgimento, ma si profila essere un vero e proprio ufficio mobile.

Inoltre, l’auto uso ufficio, non potendo essere utilizzata per sua natura per fini personali del professionista o imprenditore (il massimo di persone trasportabili sono 2 anche se l’autoveicolo fosse un Van) obbligherebbe il professionista/imprenditore all’acquisto di un’ulteriore autovettura di cui non potrà dedursi né gli ammortamenti né l’IVA in quanto l’Agenzia delle Entrate non consente la deducibilità di più di un autoveicolo.

Rimarrebbe poi sempre sindacabile dall’Agenzia delle Entrate l’effettivo utilizzo dell’auto come uso ufficio e non a fini personali, quindi lasciando sempre un’alea di possibile rischio fiscale.

Per tutto quanto sopra riportato ad oggi la tematica dell’utilizzo dell’auto uso ufficio è diventata alquanto desueta.

Fonte: FNAARC.it

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