Periodo di preavviso. È vero che la durata dipende dalla parte che da disdetta?
Aggiornamento 03/04/2024
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È vero che la durata del preavviso di fine mandato dipende dalla parte che da disdetta?
E' vero se in base al contratto il preavviso è
espressamente regolato dalla normativa pattizia dei vari Accordi economici collettivi di settore (commercio – industria), mentre non è così se il preavviso è
disciplinato dal codice civile, infatti l’art. 1750 c.c., fissando la durata del periodo di preavviso non solo non distingue se l’agente sia mono o plurimandatario, ma non fa neanche distinzioni in relazione alla parte che decide di recedere dal contratto e quindi prevede genericamente per tutti i rapporti di agenzia che: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente”.
Se, invece, al contratto si applica la disciplina prevista dagli Accordi Economici Collettivi le cose cambiano. Gli AEC infatti prevedono termini di preavviso diversi sia a seconda del soggetto che intende porre fine al rapporto sia in relazione alla tipologia di mandato (mono o pluri).
Per esempio l’art. 10 dell’Aec commercio attualmente vigente stabilisce (ma la previsione contenuta nel nuovo AEC industria siglato nel 2014 è praticamente identica) che “in caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
– tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
– quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
– cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
– sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
– cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
– sei mesi per gli anni dal sesto all’ottavo anno;
– otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario. Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Laddove questi termini non siano rispettati e la parte recedente intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di concessione di un termine di preavviso inferiore a quello previsto ex lege o in base agli AEC la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Fonte: FEDERAGENTI.org
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