Agenti di commercio e concordato preventivo biennale

Aggiornamento 13/11/2024

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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 4 novembre 2024, recante: ”Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”.

Come noto, è stata introdotta la possibilità per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di avvalersi di un ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, il cd. decreto “Omnibus”, convertito dalla L. n. 143/2024).

Il provvedimento in esame stabilisce i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni relative all’applicazione del suddetto ravvedimento.

L’opzione può essere esercitata per una singola annualità, ma il contribuente deve obbligatoriamente applicare il ravvedimento sia alle imposte dirette sia all’IRAP, a meno che quest’ultima risulti non applicabile.

Anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità.

Ambito di applicazione

Possono adottare il ravvedimento i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 e che nei periodi di imposta dal 2018 al 2022 hanno alternativamente:

  • applicato gli indici sintetici di affidabilità,
  • dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19,
  • dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività come stabilito dall’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, e dell’imposta sostituiva dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data del 9 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione del c.d. decreto).

I contribuenti, che nell’annualità d’imposta interessata dal ravvedimento hanno ottenuto sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo, possono aderire a tale istituto solo nel caso in cui esercitino l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

Ai fini dell’adozione del ravvedimento, l’opzione viene esercitata mediante presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa annualità.

Tramite i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/2024, deve essere indicato il numero complessivo delle rate.

Per le società e associazioni di cui all’art, 5 o le società che hanno optato per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116, TUIR), l’opzione viene esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione,
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

In caso di pagamento rateale, il perfezionamento del ravvedimento avviene con il pagamento di tutte le rate.

Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima ed entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il ravvedimento non si perfeziona, tuttavia, nell’eventualità che il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, sia successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, oppure di atti di recupero di crediti inesistenti.

Termini

L’opzione del ravvedimento deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 (relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata) entro il 31 marzo 2025.

In caso di pagamento rateale, è prevista la possibilità di concordare un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

Al fine di agevolare chi intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili per ogni annualità elementi e informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nel relativo Allegato n. 1 al provvedimento stesso.

In particolare, l’Allegato 1 al provvedimento in esame definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate al 9 ottobre 2024 da considerare per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva.

Si tratta dei medesimi righi individuati dall’Agenzia delle Entrate all’interno della guida esplicativa alla scheda di sintesi esemplificativa, disponibile nel Cassetto fiscale dei singoli contribuenti; i prospetti in cui sono state indicate le imposte dovute non sono vincolanti, ma costituiscono elementi informativi di ausilio volti ad agevolare il soggetto che intende adottare il regime del ravvedimento.



Fonte: FNAARC.it


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