Il regime forfettario è un regime semplificato di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa.
Introdotto per la prima volta con la legge di bilancio 2015 il regime forfettario è stato più volte semplificato ed esteso.
In questo articolo analizziamo le caratteristiche del regime forfettario, cercando di valutare l’effettiva convenienza anche alla luce delle più recenti novità.
Per i forfettari fattura semplificata senza limiti
Dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA in regime forfettario potranno emettere fattura in modalità semplificata anche per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.
È quanto previsto dal D.Lgs. 180/2024 (in Gazzetta il 30 novembre 2024) nell’ambito delle misure di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, così come modificata dalla direttiva 2020/285.
Occorre precisare che:
- la soglia massima prevista dall’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 rimane fissata a 400 euro per la restante platea di partite IVA;
- la semplificazione opera laddove esiste un obbligo di emissione della fattura;
- fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 180/2024 (15 dicembre 2024) la fatturazione semplificata può essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta;
- il regime di franchigia resta una facoltà del contribuente e non opera in automatico.
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- Per i forfettari fattura semplificata senza limiti
- Cos’è il regime forfettario agevolato 2025 (o flat tax)?
- Chi può accedere al regime forfettario 2025?
- Chi non può accedere al regime forfettario 2025?
- Quali vantaggi prevede il regime forfettario 2025?
- Quali semplificazioni prevede il regime forfettario 2025?
- Quali svantaggi ha il regime forfettario 2025?
- Quali adempimenti vanno rispettati anche dai forfettari?
- I forfettari hanno l’obbligo di fatturazione elettronica?
- Come si accede al regime forfettario 2025?
- Come si esce dal regime forfettario 2025?
- Quando si esce dal regime forfettario 2025?
- I forfettari possono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB)?
Cos’è il regime forfettario agevolato 2025 (o flat tax)?
Il regime forfettario 2025 (o flat tax) è una tassazione agevolata che prevede l’applicazione di un’aliquota al 5% o al 15% fino ai 85.000 euro di ricavi. La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.
Con la Circolare 32/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle più recenti modifiche della disciplina del regime fiscale agevolato.
Oltre ad una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfettario.
Chi può accedere al regime forfettario 2025?
Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione:
- che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), così elevata dalla legge di Bilancio 2023 e confermata dalla legge di Bilancio 2024;
- che abbiano sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Va specificato che:
- non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
- quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate;
- concorrono alla determinazione del limite gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari;
- non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
- rilevano nel calcolo del limite per i beni in locazione finanziaria il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto;
- i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
Chi non può accedere al regime forfettario 2025?
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
Quali vantaggi prevede il regime forfettario 2025?
Il regime forfettario dà diritto a fruire di una tassazione agevolata, una flat tax con imposta sostitutiva pari al 15%.
Più precisamente, i soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile secondo il criterio di cassa, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta le percentuali di redditività che variano dal 40 per cento all’86 per cento, in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di imprese familiari:
- l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore;
- i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente;
- l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo;
- il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito;
Per i primi 5 anni di attività l’imposta scende al 5% a patto che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
Artigiani, fornitori di servizi e commercianti possono beneficare di uno sconto del 35% sui contributi fissi e variabili. Lo sconto non riguarda professionisti iscritti alla gestione separata INPS né i professionisti iscritti alle varie casse.
Aliquota al 5% esclusa se si proviene dall’ordinario
Non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 226/2024 in risposta al quesito di un contribuente che ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente.
Secondo il Fisco, in questo caso il contribuente non può fruire dell’aliquota agevolata del 5% prevista dal comma 65 dell’art 1 della Legge 190/2014 sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività, poiché tale norma richiede che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualità di dipendente o di autonomo.
In relazione a tale previsione, la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 5, ha chiarito che:
- […] il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.
- […] La prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.
- Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
In relazione al quesito formulato dalla Contribuente, si ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva).
Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.
Quali semplificazioni prevede il regime forfettario 2025?
Ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione:
- dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi;
- dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti:
- liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge;
- registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Inoltre, i contribuenti in regime forfetario:
- non sono soggetti alla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine, questi attestano ai propri committenti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva ed esplicitano in fattura l’applicazione del regime forfetario;
- non sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermi restando gli obblighi di operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e a essi assimilati;
- sono esonerati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Dal 1° gennaio 2025, inoltre, i soggetti che si avvalgono del regime forfettario possono emettere fattura semplificata anche per operazioni di valore complessivo superiore a 400 euro.
Quali svantaggi ha il regime forfettario 2025?
Per le sue stesse caratteristiche, l’applicazione del regime forfettario implica alcuni svantaggi:
- non detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti;
- non deducibilità dei costi reali (ininfluenti ai fini del reddito, in quanto calcolati forfettariamente in base all’attività);
- limitazione sui dipendenti (i compensi erogati non possono superare complessivamente i 20.000€ annui);
- nessuna detrazione (a parte i contributi obbligatori versati)
Quali adempimenti vanno rispettati anche dai forfettari?
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
- osservare l’obbligo di fatturazione elettronica;
- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
I forfettari hanno l’obbligo di fatturazione elettronica?
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di emettere fattura elettronica riguarda tutti i soggetti che adottano il regime forfettario.
Come si accede al regime forfettario 2025?
I contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, per accedere al regime forfettario, devono inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Come si esce dal regime forfettario 2025?
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Quando si esce dal regime forfettario 2025?
Il regime forfetario cessa di avere applicazione:
- quando si supera la soglia di 85.000 euro
Il superamento della soglia di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Ciò implica, ai sensi dell’ art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972, la rettifica dell’imposta non detratta, riguardante sia i beni dell’attivo circolante e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario, sia i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Tale rettifica deve essere effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie (Circolare 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate); - quando si supera la soglia di 100.000 euro
Il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di
rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.
I forfettari possono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB)?
I contribuenti in regime forfettario possono accedere al Preventivo Biennale (CPB). Per i forfettari – in via sperimentale – il patto fiscale è annuale e non biennale.